Il consiglio pastorale
Il Consiglio pastorale è un istituto previsto dal Codice di diritto canonico (CIC) della Chiesa cattolica. Suo scopo è quello di esprimere concretamente la natura gerarchico comunionale della chiesa, e di permettere quindi la partecipazione dei fedeli, che attraverso il proprio sacerdozio battesimale partecipano allo svolgimento e alla programmazione della vita pastorale della Chiesa.
La parrocchia viene definita come comunità di fedeli: per essere comunità vera, deve esprimere degli strumenti di corresponsabilità, che permettano ai fedeli di partecipare effettivamente alla sua missione.
A questo scopo è previsto il Consiglio Pastorale Parrocchiale, definito dalle parole del canone 536 del CIC:
Se risulta opportuno a giudizio del Vescovo diocesano, dopo aver sentito il consiglio presbiterale, in ogni parrocchia venga costituito il consiglio pastorale, che è presieduto dal parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale.
Il consiglio pastorale ha solamente voto consultivo ed è retto dalle norme stabilite dal Vescovo diocesano.
Questo è lo scarno testo di riferimento per quanto riguarda il Consiglio Pastorale Parrocchiale; inoltre, per analogia possono essere estese ad esso, con gli opportuni adattamenti, le caratteristiche già descritte sopra a proposito del CPD.
Funzionamento
L'iniziativa parte dal Vescovo diocesano: se, dopo aver ascoltato il parere del consiglio presbiterale, ritiene opportuna l'elezione dei CPP nelle parrocchie della propria diocesi, ne ordina l'elezione, che va intesa in senso generale, una volta per tutte, e non caso per caso. In concreto, nella situazione della Chiesa italiana tale decisione è stata presa in tutte le diocesi, quindi il CPP diventa obbligatorio per tutte le parrocchie. Ogni parroco è tenuto ad erigere tale Consiglio nella propria parrocchia.
Spetta al Vescovo anche il compito di stabilire le norme generali, a cui dovranno attenersi tutti i CPP della propria diocesi; resta salva la possibilità per ogni CPP di darsi anche uno statuto proprio, purché non sia in contrasto con il regolamento diocesano.
Il CPP viene presieduto dal parroco ed ha voto consultivo: questo vuol dire che lavora attraverso ordini del giorno discussi insieme e votati a maggioranza, esprimendo così il proprio orientamento e il proprio parere, ma non può prendere decisioni vincolanti, le quali spettano solo al parroco.
Composizione
Sono membri di diritto del CPP i presbiteri, i diaconi, e i religiosi che prestano servizio nella parrocchia.
Ma la sua componente maggioritaria è normalmente rappresentata dai laici. Questi laici devono rappresentare uno specchio fedele del tessuto umano della parrocchia, per età, sesso, condizione sociale; normalmente rappresentano tutte le realtà, gruppi, movimenti ecc. eventualmente presenti in parrocchia. Il numero di questi membri laici e la modalità da seguire per la loro designazione vanno definiti nei regolamenti particolari. In molte parrocchie una parte viene eletta da tutti i parrocchiani, e una parte entra nel consiglio in rappresentanza dei vari gruppi che animano la vita parrocchiale.
Ambiti di intervento
Il suo scopo è di offrire sostegno e promozione all'attività pastorale della parrocchia: ricercare, discutere e presentare proposte concrete per le sue attività; programmarne le iniziative; favorire il coordinamento tra le varie realtà esistenti.
È uno strumento diretto a favorire la comunione tra il parroco e i parrocchiani, per stimolare la partecipazione dei fedeli, per coinvolgerli in modo responsabile.